La vigente normativa di settore definisce il temporaneo soggiorno di animali, ospitati a scopo di adozione, presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini come “stallo” - ovvero ospitare temporaneamente a scopo di adozione - ai sensi del Regolamento regionale 13/04/2017, art. 8, com. 2.
Il privato cittadino che intende ospitare presso la propria abitazione animali d’affezione in “stallo”, a scopo di adozione, deve inoltrare preventivamente una comunicazione scritta in carta semplice al Sindaco.
Il numero massimo di animali ospitati in stallo nelle abitazioni di privati cittadini è pari a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
Servizi
Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:25.10